Comune di Ceto - Ufficio Tributi
Data iniziale di pubblicazione: 19/08/2021
Ultimo aggiornamento: 19/08/2021
Tel. 0364 434018 - interno 4
Indirizzo: Via G. Marconi, 8 - 25040 Ceto BS
E-mail: info@comune.ceto.bs.it - chiara.dellanoce@comune.ceto.bs.it
Data iniziale di pubblicazione: 19/08/2021
Ultimo aggiornamento: 21/05/2024
Data iniziale di pubblicazione: 21/05/2023
Ultimo aggiornamento: 21/05/2024
Data iniziale di pubblicazione: 21/05/2023
Ultimo aggiornamento: 21/05/2024
Revisionata e approvata dal Consiglio Comunale di Ceto con deliberazione n. 27 del 18/06/2024 - Gestore Tariffe, Rapporti con gli Utenti e Lavaggio e Spazzamento strade: Comune di Ceto - Gestore Raccolta Rifiuti: Valle Camonica Servizi S.r.l.
Data iniziale di pubblicazione: 21/12/2022
Ultimo aggiornamento: 24/06/2024
approvata con Deliberazione del C.C. n. 56 del 16/12/2022 - gestore: Valle Camonica Servizi s.r.l. - Ambito territoriale Comune di Ceto
Data iniziale di pubblicazione: 21/12/2022
Ultimo aggiornamento: 27/10/2023
approvata con Deliberazione del C.C. n. 56 del 16/12/2022 - gestore: Comune di Ceto
Data iniziale di pubblicazione: 21/12/2022
Ultimo aggiornamento: 27/10/2023
Data iniziale di pubblicazione: 21/05/2023
Ultimo aggiornamento: 21/05/2024
collegamento alla relativa sezione: Imposte e tariffe --> Tasse e tariffe sui rifiuti (TARI, TARSU, TARES, ecc.)
Data iniziale di pubblicazione: 27/10/2023
Ultimo aggiornamento: 27/10/2023
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2024-2025 - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DEL NUMERO DELLE RATE PER L'ANNO 2025 DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI).
Data iniziale di pubblicazione: 19/08/2021
Ultimo aggiornamento: 14/04/2025
Data iniziale di pubblicazione: 19/08/2021
Ultimo aggiornamento: 21/05/2024
Si riporta comunicato del Sindaco in merito alle novità presenti nella bollettazione TARI 2025.
Data iniziale di pubblicazione: 14/04/2025
Ultimo aggiornamento: 14/04/2025
1. Il tributo è ridotto al 20%, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile per le unità immobiliari, non commerciali e non permanentemente abitate OVE IL SERVIZIO NON VIENE EFFETTUATO
2. LE ATTIVITA’ COMMERCIALI site nelle zone OVE IL SERVIZIO NON VIENE EFFETTUATO, dovranno versare il tributo in base alla categoria, ridotto al 40%, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile.
3. Il tributo è ridotto, nella parte fissa dell’80% per le utenze domestiche di categoria A e relative pertinenze (tariffa 201 blu e 202 blu), tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare o non utilizzate (comprese le unità abitative, in proprietà, usufrutto, uso o abitazione di soggetti ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali o istituti sanitari) e non cedute in locazione. La relativa denuncia dovrà essere presentata entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello relativo al tributo e se non intervengono variazioni, vale anche per gli anni successivi. Ogni variazione nel corso dell’anno dovrà essere prontamente segnalata.
4. Il tributo è ridotto, nella parte fissa, nella misura del 80% per le utenze domestiche tenute a disposizione da utenti residenti o dimoranti all’estero per più di sei mesi l’anno e non cedute in locazione.
5. l tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, nella misura del 60% per le utenze domestiche tenute a disposizione da un unico occupante pensionato ultra sessantacinquenne con reddito imponibile lordo non superiore a 8.500,00 euro (ottomilacinquecento/00).
6. Il tributo è ridotto tanto nella parte fissa che nella parte variabile del 80% per le utenze non domestiche non utilizzate in alcun modo. Il tributo verrà applicato al possessore.
7. Il tributo non verrà applicato in caso di certificazione di inagibilità rilasciata da parte dell’ufficio tecnico comunale su richiesta del proprietario, sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche a partire dalla data di certificazione di inagibilità.
Restano valide, se non sono variate le condizioni oggettive del fabbricato, le dichiarazioni già presentate ai fini I.C.I. e IMU per fruire della medesima riduzione. In caso contrario è necessario presentare una nuova richiesta all’ufficio tecnico comunale.
8. Per i rifugi alpini posti ad una quota superiore ai 2.500 m.s.l.m. il tributo non viene applicato
9. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
10. L’interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.
Data iniziale di pubblicazione: 21/05/2023
Ultimo aggiornamento: 21/05/2024
Il versamento della TARI e' effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino pagoPA al quale si applicano le disposizioni vigenti in materia.
Su richiesta, verrà fornito eventuale F24.
Data iniziale di pubblicazione: 21/05/2023
Ultimo aggiornamento: 21/05/2024
Data iniziale di pubblicazione: 21/05/2023
Ultimo aggiornamento: 21/05/2024
Data iniziale di pubblicazione: 21/05/2023
Ultimo aggiornamento: 21/05/2024
Qualora si volesse optare per la ricezione in formato elettronico dell'avviso di pagamento è possibile effettuare la richiesta all’indirizzo: chiara.dellanoce@comune.ceto.bs.it allegando alla stessa copia del documento d'identità.
Data iniziale di pubblicazione: 21/05/2023
Ultimo aggiornamento: 21/05/2024
Data iniziale di pubblicazione: 21/05/2023
Ultimo aggiornamento: 21/05/2024