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CERTIFICATI ANAGRAFICI

I certificati anagrafici sono atti in base ai quali il cittadino dimostra di possedere una serie di requisiti relativi alla sua persona o al suo status. Sono certificati anagrafici :

  • residenza
  • stato di famiglia
  • stato civile
  • stato libero 
  • cittadinanza
  • esistenza in vita 
  • cancellazione anagrafica 
  • contratto convivenza 
  • matrimonio anagrafico 
  • nascita anagrafico
  • morte anagrafico
  • unione civile anagrafico
  • stato di famiglia (per iscritto in convivenza anagrafica)
  • residenza storico
  • residenza storico ad una certa data
  • cittadinanza storico 
  • residenza AIRE
  • stato di famiglia AIRE

Tutti i certificati anagrafici possono essere sostituiti dall'autocertificazione, cioè da un'autodichiarazione scritta e firmata direttamente dal cittadino, che ha la stessa validità del certificato anagrafico.
Non è perciò necessario recarsi presso gli Uffici di Anagrafe per validare l’autocertificazione.

Se il certificato è richiesto da una Pubblica Amministrazione o da un gestore di pubblico servizio (scuola, sanità, poste, trasporti, energia elettrica...) è obbligatorio l'uso dell'autocertificazione. Anche i privati (banche, assicurazioni, patronati, professionisti, ...) sono obbligati ad accettare le autocertificazioni (Legge n. 120/2020 -noto come Decreto Semplificazioni).

Se, nonostante si possa usare l'autocertificazione, si decide di richiedere comunque il certificato all'Anagrafe, quel certificato sarà soggetto a imposta di bollo, tranne nei casi di esenzione previsti dalla normativa vigente.

Certificati rilasciati dall’anagrafe

Le certificazioni rilasciate dall'anagrafe sono soggette all’imposta di bollo (Euro 16,00) tranne nei casi di esenzione previsti dalla normativa; inoltre, i certificati anagrafici possono essere richiesti da chiunque.
I certificati storici, invece, possono essere chiesti solo se l’interessato ha un’interesse diretto, concreto, attuale all'accesso a tali informazioni (Rif. Normativo: art. 35 D.P.R. 223/1989; art. 22, comma 1 lettera b) legge 241/1990).

Informazioni

Termini di conclusione:

immediata

Normativa di riferimento:

“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” di cui al DPR 28 dicembre 2000 n. 445. L. n. 241/1990 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi") coordinato ed aggiornato, da ultimo, dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120. Art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di Stabilità 2012)

Modalità di avvio:

Richiesta